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Bandi di gara e contratti

Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs.33/2013
Art. 37 d.lgs.33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicita' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
 

Pubblicazione dei bandi di gara - U.O. Contratti ed Appalti
Opere Pubbliche - Procedure negoziate - Servizio Amministrativo OO.PP. ed Espropri

Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare

Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

 
Ultima modifica: 27-05-2021
REDAZIONE: Ufficio Contratti
EMAIL: f.paparella@comune.fe.it