Sommario sezioni

salta il link home e vai al motore di ricerca salta il motore di ricerca e vai al menu delle sezioni principali
salta i contenuti principali a vai al menu

Bilanci

Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs.33/2013
Bilancio preventivo e consuntivo

Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

Art. 29
Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
Ultima modifica: 24-06-2016
REDAZIONE: Servizio Sistemi Informativi e Territoriali
EMAIL: www@comune.fe.it