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Servizi erogati

Obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs.33/2013
Carta dei servizi e standard di qualità

Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualita' dei servizi pubblici.

Costi contabilizzati

Art. 32
Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati

2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo;

Art. 10
Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell' articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.

Class action

Servizi in rete


Ultima modifica: 29-01-2019
REDAZIONE: Servizio Sistemi Informativi e Territoriali
EMAIL: www@comune.fe.it