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Accesso civico
Accesso semplice e generalizzato (F.O.I.A.)
Regolamento in materia di accesso civico semplice e accesso civico generalizzato (formato pdf) approvato dal Consiglio comunale in data 20/12/2017 con atto n.4/146544
A) Accesso civico “semplice” (Art. 5, comma 1, D.Lgs. n.33/2013)
L'
accesso civico, previsto dall'art. 5, c. 1 del D. Lgs. n. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere
documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l’Ente ne abbia omesso la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del proprio sito web istituzionale.
La richiesta di accesso civico non deve essere motivata o sostenuta da un interesse qualificato e deve essere soddisfatta
entro 30 giorni con la pubblicazione del documento, dell’informazione o del dato richiesto sul sito istituzionale dell’Ente e con la comunicazione al richiedente del relativo collegamento ipertestuale.
La richiesta è gratuita e può essere presentata tramite posta elettronica al
Responsabile della trasparenza del Comune di Ferrara, Dott.ssa Ornella Cavallari al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.ferrara@cert.comune.fe.it, mediante l’utilizzo del modulo sotto indicato (vedi modulo
sub a).
In caso di mancata risposta entro il termine di legge, il richiedente può ricorrere al
Direttore Generale,
Avv. Sandro Mazzatorta titolare del potere sostitutivo a norma dell’art. 2, comma 9-
bis della legge n. 241/1990, il quale è tenuto a rispondere entro il termine di 15 giorni (vedi modulo
sub b da inviare al seguente indirizzo di posta elettronica:
comune.ferrara@cert.comune.fe.it).
a)
Modulo di richiesta di accesso civico semplice (formato docx)
b)
Modulo di richiesta di accesso civico al titolare del potere sostitutivo (formato docx)
B) Accesso civico "generalizzato" (Art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 - FOIA)
E’ previsto, inoltre, come strumento di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa, il diritto per chiunque di accedere
a dati e documenti detenuti dall’Ente ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo pubblicazione ai sensi del primo comma del D.Lgs. n.33/2013, nel rispetto, comunque, dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dal successivo art. 5-bis.
L’esercizio di tale diritto non è sottoposto a limitazione per quanto riguarda la legittimazione del richiedente ed è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’Ente per la riproduzione di dati o documenti su supporti materiali. Le domande non devono essere generiche, ma devono consentire l’individuazione del dato, del documento o dell’informazione per cui si chiede l’accesso.
L’istanza può essere presentata alternativamente:
- all’Ufficio che detiene i dati, i documenti o le informazioni (
http://rubrica.comune.fe.it/);
- all’Ufficio Relazioni con il pubblico (mail:
urp@comune.fe.it);
- all’Ufficio Protocollo Generale (mail:
comune.ferrara@cert.comune.fe.it).
La presentazione delle istanze può avvenire utilizzando il modulo sotto riportato (vedi modulo
sub c) seguendo le seguenti modalità:
- a mezzo posta o fax presso gli uffici sopra indicati, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del richiedente, o direttamente presso tali uffici;
oppure:
- per via telematica osservando le seguenti modalità:
- sottoscritte mediante firma digitale o firma elettronica qualificata;
- trasmesse mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- sottoscritte e trasmesse via posta elettronica ordinaria unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità.
L’Amministrazione è tenuta a dare riscontro alla richiesta con un provvedimento espresso entro il termine di 30 giorni, termine che viene sospeso nel caso siano individuati soggetti controinteressati, i quali hanno tempo 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare una motivata opposizione all’accesso.
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione che decide entro il termine di 20 giorni (vedi modulo sub d).
c) Modulo di richiesta di accesso civico generalizzato (formato docx)
d) Modulo di richiesta di riesame accesso civico generalizzato (formato docx)
Registro degli accessi
Sul modello di quanto previsto dalle "Linee guida Anac FOIA (del.1309/2016)", pubblichiamo l'elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione:
Secondo semestre 2021.pdf Secondo semestre 2021.xlsx Secondo semestre 2021.csv
Primo semestre 2021.pdf Primo semestre 2021.xlsx Primo semestre 2021.csv
Secondo semestre 2020.pdf Secondo semestre 2020.xlsx Secondo semestre 2020.csv
Primo semestre 2020.pdf Primo semestre 2020.xlsx Primo semestre 2020.csv
Secondo semestre 2019.pdf Secondo semestre 2019.xlsx Secondo semestre 2019.csv
Primo_semestre_2019.pdf Primo_semestre_2019.xlsx Primo_semestre_2019.csv
Secondo_semestre_2018.pdf Secondo_semestre_2018.xlsx Secondo_semestre_2018.csv
Primo_semestre_2018.pdf Primo_semestre_2018.xlsx Primo_semestre_2018.csv
Anno_2017.pdf Anno_2017.xlsx Anno_2017.csv