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MOZIONE su accesso agli atti e alle informazioni dei Consiglieri comunali - PG 39627/23

a firma dei Consiglieri dei Gruppi di Minoranza: PD, AC, Ferrara Bene Comune, Misto. 7 marzo 2023
Premesso Che
 
una direttiva del Direttore Generale Mazzatorta, rivolta ai dirigenti, dispone che le informazioni ai Consiglieri Comunali possono essere rilasciate soltanto in presenza dell’Assessore di riferimento, infatti il Dirigente dell’Assessorato alla scuola si è rifiutato di incontrare la Consigliera Gruppo PD Marescotti e la dott.ssa Poschi dirigente del Servizio Commercio, ha espressamente richiesto la presenza dell’Assessora Travagli all’incontro con le Consigliere Baraldi, Chiappini e Dall’Acqua del Gruppo PD, facendo si che l’incontro chiesto il 13 dicembre u.s. si tenesse soltanto il successivo 10 gennaio 2023 primo giorno disponibile dell’Assessora;
 
Il Direttore Generale Mazzatorta richiesto di esplicitare la ratio della direttiva sul comportamento da tenere da parte dei dirigenti nei confronti dei Consiglieri, ha prodotto una nota inviata al Presidente del Consiglio Comunale in data 18 novembre u.s. ed è intervenuto nel Consiglio Comunale del 28 dicembre 2022, in cui ha esplicitato che i dirigenti possono rilasciare informazioni soltanto in presenza degli Assessori di riferimento.
 
Le argomentazioni di Mazzatorta vertono su una presunta distinzione tra accesso ai documenti e richiesta d’informazioni, quando in realtà sia l’art. 43 comma 2 del tuel che l’art. 5 del Regolamento del Consiglio Comunale, trattano le due modalità di acquisizioni di conoscenze come un unico diritto, cui si può accedere anche informalmente art.5 comma 2 regolamento.
 
Il D.G. quando scrive: “ il dirigente, nei limiti delle sue competenze specifiche e sulla base di una richiesta scritta del Consigliere Comunale, inoltrata tramite la Presidenza del Consiglio Comunale”, confonde anche la procedura per l’accesso alle informazioni detenute dagli uffici del Comune alle quali il Consigliere può accedere, come detto anche informalmente, con la procedura di cui all’art. 5 comma 3 del regolamento che vede il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale, per l’accesso alle “ notizie e informazioni “,detenute dalle “ aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune, nonché dalle società di gestione di servizi pubblici locali in cui il Comune abbia partecipazioni azionarie”.
 
 
 
 
 
 
Ricordato Che
 
Le disposizioni sulle leggi in generale all’art. 12 “ interpretazione della legge “ recita:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Considerato Che
Il Ministero dell’Interno, richiesto di un parere rispetto alla direttiva del D.G. Mazzatorta, ha ribadito che l’art. 43 comma 2 del TUEL “ utilizza in senso ampio l’espressione notizie e informazioni che comprende sia il diritto di accesso alla documentazione, con rilascio di copie, sia il diritto ad essere informati sulle attività dell’Ente.”
L’autorevole parere richiama l’ampia produzione giurisprudenziale in merito, fino all’ultima sentenza del Tar Campania del 29 dicembre 2022, n. 3716 dove si ribadisce che il richiamato art.43, “nella sua chiarezza espositiva è ispirato alla ratio di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato( munus publicum) anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative ( interrogazioni,interpellanze,mozioni, odg,deliberazioni)che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale”;
il Ministero evidenzia anche che l’art. 5 comma 3  del Regolamento del Consiglio Comunale, richiamato da Mazzatorta, “si limita a precisare che nel caso in cui si intendano acquisire notizie da uffici delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal Comune( e dunque non notizie acquisibili all’interno della struttura comunale), le richieste possono essere inoltrate tramite la Presidenza del Consiglio Comunale, null’altro disponendo.”
Ci si domanda
Come sia stato possibile che il Direttore Generale in spregio alle modalità dettate dal nostro Ordinamento per l’interpretazione delle leggi ( art.12 disposizione sulle leggi in generale) abbia dato una tale interpretazione restrittiva sul diritto di accesso dei Consiglieri Comunali, incidendo pesantemente sulle prerogative del Consiglio Comunale e sull’agibilità dei singoli componenti l’assemblea della rappresentanza democratica della città, impedendo loro di esercitare a pieno le funzioni di indirizzo politico e controllo dell’operato della Giunta;
Se tale direttiva è stata una iniziativa autonoma del Direttore Generale, perché nel caso fosse stata condivisa con il Sindaco, si registrerebbe un grave atto politico con cui l’organo esecutivo cerca di limitare l’attività di controllo del Consiglio Comunale.
Si impegna il Sindaco e la Giunta
A verificare che il Direttore Generale avv. Mazzatorta, abbia ottemperato al parere del Ministero dell’Interno ritirando la direttiva di cui alla nota del 18 novembre 2022;
a ripristinare il clima di corretta collaborazione tra i dirigenti e i Consiglieri Comunali, nel rispetto dei reciproci ruoli e della funzionalità degli uffici dell’Ente.
Ultima modifica: 14-03-2023
REDAZIONE: Gruppo Consiliare PD
EMAIL: gruppo-partitodemocratico@comune.fe.it